|
STATUTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
(Decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n� 249)
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DOVERI
Lo
studente � puntuale e assiduo alle lezioni e
si assenta solo per seri e giustificati
motivi, dei quali informa la scuola
Lo
studente si presenta a scuola con il
materiale didattico occorrente e tiene in
ordine gli oggetti personali.
Lo
studente usa un linguaggio corretto, evita
le parole offensive e ogni aggressivit�.
In
ogni momento della vita scolastica lo
studente mantiene un comportamento serio,
educato e corretto, rispettoso del lavoro
degli insegnanti e dei compagni.
Lo
studente rispetta e fa rispettare i beni
degli altri, il patrimonio della scuola e
l'ambiente dove studia e lavora; collabora a
renderlo confortevole e accogliente.
Lo
studente utilizza le strutture, le
attrezzature e i servizi della scuola, anche
in orario extracurricolare, secondo le
regole e le procedure prescritte e le norme
di sicurezza.
Lo
studente risarcisce i danni causati alle
persone, agli arredi e alle attrezzature,
anche in concorso con altri, da un
comportamento difforme da quanto previsto
nei precedenti articoli.
Lo
studente � il tramite per le comunicazioni
scuola-famiglia.
Lo
studente ha il dovere di contribuire al buon
funzionamento della scuola anche attraverso
suggerimenti e proposte.
Art. 2 - Codice disciplinare
Le
sanzioni disciplinari si ispirano ai
principi di gradualit�, proporzionalit� e
giustizia e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilit� individuale e al
ripristino di rapporti corretti all'interno
della comunit� scolastica.
Per
quanto possibile, le sanzioni si ispirano al
principio della riparazione del danno. La
riparazione non estingue la mancanza.
La
responsabilit� disciplinare � personale, la
sanzione � pubblica.
In
nessun caso pu� essere sanzionata, n�
direttamente n� indirettamente, la libera
espressione verbale di opinioni
correttamente manifestate e non lesive
dell'altrui personalit�.
Nessuna sanzione pu� influire sulla
valutazione del profitto.
In
caso di atti o di comportamenti che violano
le norme del codice penale il dirigente
scolastico, quando sia tenuto dal codice
stesso, provvede tempestivamente alla
denuncia, della quale informa lo studente
interessato, la famiglia e il consiglio di
classe.
L'allontanamento dalla lezioni, salvo il
caso di recidiva, prevede l'obbligo della
frequenza, con l'indicazione di attivit�
alternative di pubblica utilit�, quali la
collaborazione ai servizi interni della
scuola, attivit� di volontariato o altre
concordate con il coordinatore della classe
frequentata dallo studente, lo studente
stesso e la famiglia.
Ai
fini della recidiva si tiene conto solo
delle sanzioni disciplinari irrogate nel
corso dei dodici mesi precedenti.. Per
recidiva si intende la reiterazione generica
della violazione dei doveri,
Tenuto conto dei principi e dei criteri di
cui ai comma precedenti, l'organo competente
dovr� irrogare i seguenti provvedimenti
disciplinari in corrispondenza delle
relative infrazioni:
Richiamo verbale per condotta non conforme
ai principi di correttezza e di buona
educazione; scorrettezze non gravi verso i
compagni, gli insegnanti o il personale;
disturbo durante le lezioni; mancanza ai
doveri di diligenza e di puntualit�.
Richiamo scritto per gravi scorrettezze
verso i compagni, gli insegnanti o il
personale; disturbo continuato durante le
lezioni; mancanze plurime ai doveri di
diligenza e di puntualit�; violazioni non
gravi alle norme di sicurezza,
allontanamento ingiustificato durante le
attivit� didattiche e formative.
Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque
giorni, o indicazione di attivit�
alternative di cui all'art. 7, per
assenza
ingiustificata e arbitraria,
falsificazione della
giustificazione o dei documenti
scolastici;
turpiloquio, ingiurie e offese
ai compagni, agli insegnanti e
al personale
mancanze
gravi e recidive ai doveri di
diligenza e di puntualit�.
Allontanamento dalle lezioni da sei a dieci
giorni per recidiva dei comportamenti di cui
alla lettera precedente;
Allontanamento dalle lezioni fino a quindici
giorni per
danneggiamento volontario o
furto di oggetti di propriet�
della scuola o di altri;
molestie
continuate nei confronti di
altri;
ricorso
a vie di fatto e atti di violenza nei confronti
di compagni, insegnanti o altro personale,
avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze;
violenza intenzionale;
offese
gravi alla dignit� della
persona;
uso e
spaccio di sostanze psicotrope
atti e
molestie anche di carattere
sessuale
denuncia
penale per fatti avvenuti
all'interno della scuola e che
possono rappresentare pericolo
per l'incolumit� delle persone e
per il sereno funzionamento
della stessa.
10.
L'alunno, che � incorso nelle sanzioni di cui ai
punti c. d. e. , nei dodici mesi successivi alla
sanzione non pu� partecipare ai viaggi di
istruzione o ad altra attivit� integrativa o
ricreativa individuata dal Consiglio di classe.
Durante il periodo previsto per le attivit� o
per il viaggio lo studente frequenter� le
lezioni in altra classe dello stesso livello.
11. Il
trasferimento dalla scuola, anche in corso
d'anno, per fatti gravissimi, per condanna
penale ovvero per ragioni cautelari, viene
deliberato dal Consiglio di classe in accordo
con la famiglia, dopo aver sentito il parere
dell'autorit� giudiziaria e i servizi sociali
competenti.
12. Per
infrazioni gravi che comportino l'allontanamento
dalle lezioni da cinque a quindici giorni il
Consiglio di classe stabilisce le modalit� per
garantire che lo studente non riceva un danno
dall'interruzione temporanea degli studi.
13. Di
ogni sanzione superiore al richiamo verbale o
scritto viene data comunicazione scritta allo
studente, alla famiglia, all'insegnante
coordinatore, ai delegati degli studenti e dei
genitori della classe di appartenenza dello
stesso.
14. Al
termine dell'anno scolastico, in sede di
scrutinio finale, il Consiglio di classe deve
motivare alla famiglia, per iscritto, il
giudizio relativo al comportamento inadempiente
dello studente.
Art. 3 - Organi competenti
L'insegnante � competente per le sanzioni di
cui ai comma a, b e c.
Il
Dirigente scolastico � competente per tutte
le sanzioni che non prevedono
l'allontanamento dalle lezioni.
Il
Consiglio di classe decide sulle sanzioni
che prevedono l'allontanamento dalle
lezioni. Il voto relativo alle decisioni
disciplinari � segreto; non � consentita
l'astensione.
Il
Consiglio di classe delibera dopo aver
preventivamente sentito, a propria discolpa,
lo studente interessato, il quale pu� farsi
assistere da uno o pi� testimoni, dai
genitori o da insegnanti, indicati dallo
stesso.
Contro la decisione degli organi competenti,
che prevedono l'allontanamento dalle
lezioni, � ammesso ricorso al Provveditore
agli studi, entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione del provvedimento
disciplinare.
Le
sanzioni per mancanze disciplinari commesse
durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione d'esame e sono applicabili
anche ai candidati esterni.
Le
procedure relative all'irrogazione della
sanzione disciplinare devono concludersi
entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione
dell'addebito. Superato tale limite
temporale il procedimento � estinto.
Art. 4 - Organo di garanzia
Il
Consiglio di Istituto nomina un Organo di
Garanzia composto da tre insegnanti, due
studenti e due genitori, presieduto da un
soggetto di elevate qualit� morali e civili,
esterno alla comunit� scolastica, designato
all'unanimit� dall'organo di garanzia. Il
Presidente non ha diritto di voto e svolge
funzioni di consulenza.
L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni
e delibera il proprio regolamento.
All'Organo di Garanzia sono rivolti i
ricorsi contro le decisioni che non
comportano l'allontanamento dalla scuola. I
ricorsi devono essere inviati entro 15
giorni dalla comunicazione della sanzione.
L'Organo di Garanzia delibera entro i 15
giorni successivi al ricorso.
L'Organo di Garanzia decide, su richiesta
degli studenti della Scuola secondaria
superiore o di chiunque ne abbia interesse,
sui conflitti che insorgono all'interno
della Scuola in merito all'applicazione del
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti
della Scuola secondaria.
Alle
riunioni dell'Organo di Garanzia sono
ammessi, senza diritto di parola, i
rappresentanti del Consiglio di Istituto. Il
voto relativo ai ricorsi sottoposti
all'Organo di Garanzia � segreto. Non �
consentita l'astensione.
Art. 5 - Norma finale
Le
presenti norme fanno parte integrante del
regolamento interno e della Carta dei
Servizi della scuola. Eventuali
modificazioni sono deliberate a maggioranza
assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su
proposta e previa consultazione degli organi
collegiali rappresentativi delle varie
componenti e, comunque, sentito il parere
del Collegio dei docenti.
Dei
contenuti del presente regolamento,
unitamente a quelli del regolamento interno
e della Carta dei servizi della scuola, gli
studenti e i genitori sono informati,
all'atto dell'iscrizione, in forma chiara,
efficace, completa.
DIRITTI
Il
comportamento nei confronti dello studente,
da parte di tutta la comunit� scolastica,
deve essere improntato al riconoscimento e
al rispetto della sua dignit� personale,
anche in ordine alla libert� di espressione
individuale.
Lo
studente ha diritto a una formazione
culturale e professionale qualificata, che
valorizzi le sue potenzialit� umane,
intellettuali e culturali. Ha diritto a
essere educato ai valori di libert�,
pluralismo, solidariet�, convivenza
democratica, tolleranza culturale,
attraverso un insegnamento ispirato ai
valori costituzionali.
Lo
studente ha diritto alla tutela e alla
riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di
carattere personale.
Lo
studente ha diritto alla partecipazione
attiva e responsabile alla vita della
scuola.
Lo
studente ha diritto a essere informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola; ha diritto di richiedere e di
ottenere dai docenti e dal Dirigente
scolastico ogni informazione relativa al
proprio rendimento e alla partecipazione
alla vita della scuola.
Lo
studente ha diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva. Ha diritto a
conoscere all'inizio dell'anno gli obiettivi
educativi e didattici trasversali e
specifici delle singole discipline, a
conoscere i risultati, i criteri di verifica
e di valutazione.
Lo
studente ha diritto alla trasparenza delle
procedure relative ai provvedimenti
disciplinari e a conoscere la normativa in
materia.
Lo
studente ha diritto di scegliere se
partecipare alle attivit� facoltative
offerte dalla scuola in orario
extrascolastico.
Lo
studente ha diritto a esprimere liberamente,
mediante consultazione, la propria opinione
nel caso in cui una decisione influisca in
modo rilevante sull'organizzazione della
scuola.
Lo
studente ha diritto a iniziative per il
recupero, il sostegno e l'orientamento.
Lo
studente ha diritto alla disponibilit� e
all'utilizzo delle attrezzature della
scuola, in base a quanto previsto dal
regolamento scolastico.
Lo
studente ha diritto a servizi per la
promozione della salute, dello stare bene
insieme, di assistenza psicologica.
Lo
studente ha diritto di riunione e di
assemblea a livello di classe, di corso, di
istituto, sulla base di interessi comuni; in
via ordinaria, ci� � possibile nelle forme
previste dalle vigenti norme e dal P.O.F.
Gli
studenti hanno diritto a svolgere, in orario
extrascolastico, iniziative di carattere
culturale o umanitario all'interno della
scuola, utilizzandone i locali, previa
autorizzazione del Dirigente scolastico e
del Consiglio di Istituto.
Approvato
in prima lettura dal Consiglio
di Istituto il 24 novembre 2000
Parere del
Collegio dei Docenti acquisito
il 28 novembre 2000
Parere del
Comitato Studentesco del 13
ottobre 2000
Approvato
in via definitiva dal Consiglio
di Istituto il 12 dicembre 2000
Organo di
garanzia approvato il 29 gennaio
2001
Emendamenti
approvati dal Consiglio di
Istituto il 2 aprile 2001
|