STATUTO DELLE
STUDENTESSE
E DEGLI STUDENTI
(cfr. anche regolamento di istituto parte terza)
N.B. in data 1°
agosto 2008, tenendo conto degli episodi di bullismo ecc.,
vi sono state
le seguenti modifiche (copia in PDF) da parte del
Ministero
D.P.R.
24 giugno 1998, n. 249. - Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
Art. 1.- Vita della
comunità scolastica
1. La
scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La
scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in
tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York
il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento
italiano.
3. La
comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa
sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione
alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del
loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita
attiva.
4. La
vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte
le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione,
nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
2. La
comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo
studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola.
4. Lo
studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità
previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e
di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei
casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere
la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi
casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
6. Gli
studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari
integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla
scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive
facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto
dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli
studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e
favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro
lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La
scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
a) un
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo didattico di qualità;
b)
offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno
di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro
associazioni;
c)
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
d) la
salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti gli studenti anche con handicap;
e) la
disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f)
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La
scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe,
di corso e di istituto.
10. I
regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola
secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a
svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di
locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame
con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3.- Doveri
1. Gli
studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli
studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli
studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente
con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli
studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli
studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica
in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli
studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita
della scuola.
2. I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. Le
sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le
sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il
temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei
periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica.
10.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d'anno, ad altra scuola.
11. Le
sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili
anche ai candidati esterni.
Art. 5.- Impugnazioni
relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 328, commi
2 e 4, del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297.
2.
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è
ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria
superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo
di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte
almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
4. Il
dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia
composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati
dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati
dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di
elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.
2. Del
presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto
dell'iscrizione.
3. È
abrogato il capo III del titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
